Art. 64
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[1]((I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.
[2]Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Pero' i membri della categoria e) durano in carica fino a che fanno parte della Commissione locale; i membri della categoria m) durano in carica finche' conservano la qualita' di rappresentanti del personale.
[3]Con decreto del ministro dei lavori pubblici uno dei membri del Consiglio e' incaricato annualmente di fungere da vice presidente)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
