Art. 7
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[1]La direzione generale ha sede in Roma. Pero' taluni servizi ed uffici dipendenti possono risiedere in altre citta' del Regno.
[2]La ripartizione ed il raggruppamento dei servizi della direzione generale sono determinati per decreto Reale previo parere del Consiglio di amministrazione.
[3]I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la direzione generale, hanno funzioni di vigilanza e di consulenza a norma della legge e del regolamento e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.
[4]Per le funzioni di consulenza tecnica, circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissioni. La durata e la competenza di queste Commissioni, e l'ammontare del valore dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
