Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 28 aprile 1921. Leggi il testo vigente →
[1]((La direzione generale, oltreche' dai servizi dell'esercizio, movimento, trazione, veicoli, lavori, e' costituita da servizi centrali e da unita' speciali, il cui numero e' determinato per decreto reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.
[2]I capi dei servizi dell'esercizio e qualcuno dei capi dei servizi centrali aventi speciale importanza potranno avere il grado di capo servizio principale.
[3]La direzione generale ha sede in Roma. Pero' taluni servizi ed uffici dipendenti e talune unita' speciali possono risiedere in altre citta' del Regno. rere sono stabiliti con regolamento speciale)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728
7Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 28 aprile 1921
