Art. 76
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[1]Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilita' viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[2]Quando i beni da espropriare eccedano il detto limite, la pubblica utilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato verra' dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[3]Tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato potranno, con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 2 dicembre 1916
