Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1921 al 30 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →
[1]((Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri 50 dal confine della ferrovia, la pubblica utilita' viene dichiarata con decreto de1 ministro dei lavori pubblici, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato o del direttore generale, secondo la competenza stabilita negli articoli 6 e 10 della presente legge.
[2]Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato o del direttore generale, secondo la competenza come al precedente comma.
[3]Per i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato la dichiarazione di urgenza e indifferibilita' di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1899, n. 5188, sara' fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie o il direttore generale secondo la competenza come al comma primo)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1515
15Il Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1515, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' devoluta al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari la competenza a dichiarare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, la pubblica utilita' e l'urgenza e indifferibilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato".
Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 30 ottobre 1923
