Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2002 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 30 giugno 2002
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Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 30 giugno 2002
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7 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1924 al 30 giugno 2002. 151 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m. 100 dal confine della ferrovia, la pubblica utilita' viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorita' ferroviaria.
tolto: Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte dell'autorita' ferroviaria Competente come al precedente comma.
tolto: I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, potranno con decreto del Ministro pei lavori pubblici, udita l'autorita' ferroviaria competente per l'approvazione dei relativi progetti, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 1 agosto 2002, n. 166
La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art76 · fonte del testo