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[1]Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a m. 100 dal confine della ferrovia, la pubblica utilita' viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte della competente autorita' ferroviaria.

[2]Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte dell'autorita' ferroviaria Competente come al precedente comma.

[3]I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, potranno con decreto del Ministro pei lavori pubblici, udita l'autorita' ferroviaria competente per l'approvazione dei relativi progetti, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188. 34

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1515

15

Il Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1515, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' devoluta al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari la competenza a dichiarare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, la pubblica utilita' e l'urgenza e indifferibilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato".

34

Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 868, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1926, n. 695, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e dell'urgenza e della indifferibilita' dei lavori occorrenti sulle Ferrovie esercitate dallo Stato e di cui all'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119, il voto favorevole del Consiglio d'amministrazione sui relativi progetti di lavori, equivale all'approvazione dei progetti stessi".

Testo in vigore dal 7 giugno 1924 al 30 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1924

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1923 al 7 giugno 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 868, convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1926, n. 695, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e dell'urgenza e della indifferibilita' dei lavori occorrenti sulle Ferrovie esercitate dallo Stato e di cui all'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119, il voto favorevole del Consiglio d'amministrazione sui relativi progetti di lavori, equivale all'approvazione dei progetti stessi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art76 · fonte del testo