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[1]Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell'Amministrazione e' affidata di regola agli uffici stessi.

[2]Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potra' essere affidato a delegati inscritti in albo speciale, che verra' redatto per ciascuna sede di tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potra' essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

[3]Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio d'amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

[4]Detta Commissione e' composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario, che risiedono nella citta' sede del compartimento, o che su di essa hanno giurisdizione. 7

[5]Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferrovieri o delegati erariali che si riputeranno piu' idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sara' determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sara' data pubblica notizia.

[6]Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze con come fatte dall'ufficio delegante.

[7]Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

[8]Nelle liti di eccezionale gravita', e quando vi sia un rilevante interesse per l'Erario dello Stato, la difesa dell'Amministrazione potra', con disposizione del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, essere affidata anche alla Avvocatura erariale e ad avvocati del libero foro.

[9]I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonche' ad essere inscritti nell'albo dei delegati. 28

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728

7

Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273

28

Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 delle legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificate dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla logge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi Regi decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, sono pubblicate ed avranno esecuzione, colle modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia colle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla quale data cesseranno per le Regie Avvocature erariali le corrispondenti attribuzioni, loro temporaneamente assegnate coi Regi decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653, salva la ultimazione dei procedimenti loro affidati, sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso".

Testo in vigore dal 8 marzo 1923 al 21 febbraio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1923

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1915 al 8 marzo 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273

    Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 273, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 79, 80 e 81 delle legge organica 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificate dai decreti 28 giugno 1912, n. 728, e 13 agosto 1917, n. 1393, e dalla logge 7 aprile 1921, n. 368, concernenti il contenzioso ferroviario e le norme esecutive approvate coi Regi decreti 2 luglio 1914, n. 776, e 7 marzo 1918, n. 451, sono pubblicate ed avranno esecuzione, colle modifiche stabilite nei seguenti articoli, nei territori annessi all'Italia colle leggi 26 settembre 1920, numero 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, dalla quale data cesseranno per le Regie Avvocature erariali le corrispondenti attribuzioni, loro temporaneamente assegnate coi Regi decreti 31 dicembre 1919, n. 2500, e 5 maggio 1921, n. 653, salva la ultimazione dei procedimenti loro affidati, sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art80 · fonte del testo