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[1]((Nelle sedi degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell'Amministrazione e' affidata di regola agli uffici stessi.

[2]Fuori le sedi di detti uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potra' essere affidato a delegati inscritti in albo speciale, che verra' redatto per ciascuna sede di tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potra' essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

[3]Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio d'amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

[4]Detta Commissione e' composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario, che risiedono nella citta' sede del compartimento, o che su di essa hanno giurisdizione. 7 Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferrovieri o delegati erariali che si riputeranno piu' idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sara' determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sara' data pubblica notizia.

[5]Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze con come fatte dall'ufficio delegante.

[6]Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gli inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

[7]Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie, dello Stato, puo' il ministro dei lavori pubblici incaricare avvocati del libero loro del patrocinio di liti di eccezionale gravita'.

[8]I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonche' ad essere inscritti nell'albo dei delegati)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728

7

Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".

Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 24 agosto 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. 21 parole tolte, 34 parole aggiunte in 8 capoversi.

Nelle sedi tolto: di compartimenti aggiunto: degli uffici distaccati del servizio centrale legale la difesa dell'Amministrazione e' affidatatolto: , di regola, agli uffici del servizio legale aggiunto: di regola agli uffici stessi.

Fuori le sedi di detti tolto: Uffici aggiunto: uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potra' essere affidato …

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio tolto: di amministrazione aggiunto: d'amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

Detta Commissione tolto: sara' aggiunto: e' composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del tolto: R. aggiunto: regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario tolto: dellaaggiunto: , che risiedono nella citta' sede del compartimentotolto: .

aggiunto: , o che su di essa hanno giurisdizione. Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati tolto: ferroviari aggiunto: ferrovieri o delegati erariali che si tolto: reputeranno aggiunto: riputeranno piu' idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sara' …

… dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze tolto: cosi' aggiunto: con come fatte dall'ufficio delegante.

Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra tolto: gl'inscritti aggiunto: gli inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovieaggiunto: , dello Stato, puo' il ministro dei lavori pubblicitolto: , incaricare avvocati del libero tolto: Foro pel aggiunto: loro del patrocinio di liti di eccezionale gravita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728

    Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art80 · fonte del testo