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[1]Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonche' ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.

[2]I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

[3]Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonche' delle cessate Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso R. ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto.

[4]Il regolamento determinera' a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.

[5]Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Societa' di navigazione.

[6]Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto, saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

[7]Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, e' punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole e' dispensato dal servizio.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 7 aprile 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art83 · fonte del testo