Art. 83
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[1]Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonche' ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.18 23
[2]I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.
[3]Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonche' delle cessate Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso R. ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto.
[4]Il regolamento determinera' a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.
[5]Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Societa' di navigazione.
[6]Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto, saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.
[7]Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, e' punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole e' dispensato dal servizio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 83 (1° comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono applicabili ai componenti la Commissione dell'equo trattamento ai quali sono domandate le stesse attribuzioni dei funzionari governativi di ispezione sull'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, per quanto si riferisce all'equo trattamento del personale".
L. 30 settembre 1920, n. 1405
23La L. 30 settembre 1920, n. 1405, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 83 (1° comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono applicabili ai componenti la Commissione istituita con la presente legge, ai quali sono demandate le stesse attribuzioni dei funzionari governativi di ispezione nell'esercizio delle reti telefoniche concesse all'industria privata, per quanto si riferisce all'equo trattamento del personale". Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° ottobre 1919.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1920 al 12 aprile 1923
