Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1923

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1920 al 12 aprile 1923. 285 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonche' ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.

tolto: I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

tolto: Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonche' delle cessate Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso R. ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto.

tolto: Il regolamento determinera' a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.

tolto: Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Societa' di navigazione.

tolto: Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto, saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

tolto: Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, e' punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole e' dispensato dal servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 MARZO 1923, N. 730

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art83 · fonte del testo