Art. 83
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1923 al 8 agosto 1923. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 730.
Abrogato dal 12 aprile 1923
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Articolo abrogato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 730.
Abrogato dal 12 aprile 1923
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6 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1920 al 12 aprile 1923. 285 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonche' ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.
tolto: I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.
tolto: Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonche' delle cessate Societa' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso R. ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto.
tolto: Il regolamento determinera' a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.
tolto: Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Societa' di navigazione.
tolto: Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto, saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.
tolto: Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, e' punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole e' dispensato dal servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 22 MARZO 1923, N. 730
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art83 · fonte del testo