Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 5 — Pubblicità di amministrazioni pubbliche

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Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito capitolo di bilancio. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicita'. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita' con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, e' istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicita', che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicita' su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una piu' diffusa conoscenza delle relative problematiche nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicita' deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicita' da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonche' dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo (( sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)).

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 28 giugno 2000

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