Art. 5 — Pubblicità di amministrazioni pubbliche
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Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito capitolo di bilancio. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicita'. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita' con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 200, N. 150)). I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Testo in vigore dal 28 giugno 2000 al 25 dicembre 2019
