[1]Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione: lire 2,75 per cento fino ad un importo di 300 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente i 300 e non i 600 milioni; lire 2,30 per cento sull'importo eccedente i 600 e non i 900 milioni; lire 1,95 per cento sull'importo eccedente i 900 milioni.

[2]Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'istituto federale ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 30 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente tolto: dal Monte dei Paschi di Siena aggiunto: dall'istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati aggiunto: di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione: lire tolto: 4 aggiunto: 2,75 per cento fino ad un importo di tolto: 400 milioni; lite 3 aggiunto: 300 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente i tolto: 400 milioni e non gli 800 aggiunto: 300 e non i 600 milioni; lire 2,tolto: 50aggiunto: 30 per cento sull'importo eccedente tolto: gli 800 milioni aggiunto: i 600 e non i tolto: 1.200 aggiunto: 900 milioni; lire tolto: 2 aggiunto: 1,95 per cento sull'importo eccedente i tolto: 1.200 aggiunto: 900 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta tolto: al Monte dei Paschi aggiunto: all'istituto federale ed alle sue dipendenzetolto: , corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art11 · fonte del testo