Art. 11 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
[1]Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione: lire 2,75 per cento fino ad un importo di 300 milioni; lire 2,50 per cento sull'importo eccedente i 300 e non i 600 milioni; lire 2,30 per cento sull'importo eccedente i 600 e non i 900 milioni; lire 1,95 per cento sull'importo eccedente i 900 milioni.
[2]Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'istituto federale ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto e' convenuto col successivo art. 12.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
