Art. 17 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
[1]La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi Allegati A e B, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.
[2]Roma, addi 20 aprile 1950
[3]Il Ministro per le finanze VANONI
[4]Il Presidente dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie SMERALDI
[5]Visto, il Ministro per le finanze VANONI
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
