Art. 17 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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[1]La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure i relativi allegati A e B, sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.
[2]Roma, addi 26 aprile 1950
[3]Il Ministro per le finanze VANONI
[4]Il Direttore Generale (Provveditore) del Monte dei Paschi di Siena BENINCORE
[5]Visto, il Ministro per le finanze VANONI
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
