Art. 2 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
Il Ministero delle finanze consente all'istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia. E' peraltro in facolta' del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
