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Il Ministero della finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni. E' peraltro in facolta' del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
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  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art2 · fonte del testo