Art. 2 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
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Il Ministero della finanze consente al Monte dei Paschi di Siena di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle province seguenti: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e Terni. E' peraltro in facolta' del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro, giusta le norme vigenti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
