Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Art. 3 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. Leggi il testo vigente →
Il Monte dei Paschi di Siena accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950
