Art. 4 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
L'Istituto Federale continuera' a mantenere in Venezia, a proprie spese, un Magazzino centrale compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in L. 1.500 milioni la scorta di valori bollati di cui e' gia' dotato il magazzino suddetto giusta ministeriale 25 febbraio 1949, n. 146935 come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. L'ammontare della detta scorta potra', essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto Federale.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
