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Gli Enti economici dell'agricoltura esercitano una attivita' ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in esecuzione delle direttive del Ministero stesso, hanno, nell'ambito dei rispettivi settori produttivi, le seguenti attribuzioni:
- a)provvedono, a norma di legge, alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti e controllano l'osservanza delle relative disposizioni;
- b)organizzano la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi e contro le cause nemiche;
- c)vigilano sull'osservanza delle prescrizioni delle autorita' sanitarie per la profilasi e la cura delle malattie dei bestiame, segnalando alle competenti autorita' le epidemie e le malattie contagiose;
- d)organizzano e dirigono l'ammasso obbligatorio del prodotti e le altre forme di disciplina collettiva della utilizzazione e della vendita dei prodotti stessi, ed a tal fine curano l'osservanza dell'obbligo delle denuncie di produzione, controllano le operazioni di raccolta, conferimento e collocamento dei prodotti sottoposti ad ammasso, in conformita' dei piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e curano la provvista dei finanziamenti, concordandone, previa intesa col Ministero delle finanze, le condizioni e le modalita' con gli organi competenti;
- e)promuovono, in genere, iniziative intese alla diffusione di pratiche e sistemi atti a migliorare ed incrementare la produzione agraria e zootecnica;
- f)rilevano e segnalano alle competenti autorita' governative le esigenze relative alle precedenti attribuzioni.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 18 luglio 1945
