Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli Enti economici dell'agricoltura esercitano una attivita' ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in esecuzione delle direttive del Ministero stesso, hanno, nell'ambito dei rispettivi settori produttivi, le seguenti attribuzioni:

  • a)provvedono, a norma di legge, alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti e controllano l'osservanza delle relative disposizioni;
  • b)organizzano la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi e contro le cause nemiche;1
  • c)vigilano sull'osservanza delle prescrizioni delle autorita' sanitarie per la profilasi e la cura delle malattie dei bestiame, segnalando alle competenti autorita' le epidemie e le malattie contagiose;1
  • d)organizzano e dirigono l'ammasso obbligatorio del prodotti e le altre forme di disciplina collettiva della utilizzazione e della vendita dei prodotti stessi, ed a tal fine curano l'osservanza dell'obbligo delle denuncie di produzione, controllano le operazioni di raccolta, conferimento e collocamento dei prodotti sottoposti ad ammasso, in conformita' dei piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e curano la provvista dei finanziamenti, concordandone, previa intesa col Ministero delle finanze, le condizioni e le modalita' con gli organi competenti;
  • e)promuovono, in genere, iniziative intese alla diffusione di pratiche e sistemi atti a migliorare ed incrementare la produzione agraria e zootecnica;
  • f)rilevano e segnalano alle competenti autorita' governative le esigenze relative alle precedenti attribuzioni.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori predetti".

Testo in vigore dal 18 luglio 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 18 luglio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori predetti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art8 · fonte del testo