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Gli Enti economici dell'agricoltura esercitano una attivita' ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e in esecuzione delle direttive del Ministero stesso, hanno, nell'ambito dei rispettivi settori produttivi, le seguenti attribuzioni:
- a)provvedono, a norma di legge, alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti e controllano l'osservanza delle relative disposizioni;
- b)organizzano la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi e contro le cause nemiche;1
- c)vigilano sull'osservanza delle prescrizioni delle autorita' sanitarie per la profilasi e la cura delle malattie dei bestiame, segnalando alle competenti autorita' le epidemie e le malattie contagiose;1
- d)organizzano e dirigono l'ammasso obbligatorio del prodotti e le altre forme di disciplina collettiva della utilizzazione e della vendita dei prodotti stessi, ed a tal fine curano l'osservanza dell'obbligo delle denuncie di produzione, controllano le operazioni di raccolta, conferimento e collocamento dei prodotti sottoposti ad ammasso, in conformita' dei piani predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e curano la provvista dei finanziamenti, concordandone, previa intesa col Ministero delle finanze, le condizioni e le modalita' con gli organi competenti;
- e)promuovono, in genere, iniziative intese alla diffusione di pratiche e sistemi atti a migliorare ed incrementare la produzione agraria e zootecnica;
- f)rilevano e segnalano alle competenti autorita' governative le esigenze relative alle precedenti attribuzioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori predetti".
Testo in vigore dal 18 luglio 1945 al 16 dicembre 2009
