Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 31 — Incompatibilità, astensione e ricusazione

Rispetto ai giudici popolari, si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilita', astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale. Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello. Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il ((presidente della Corte di appello)).

Testo vigente dal 6 maggio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952. 1 parola tolta.

… presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il tolto: primo presidente della Corte di appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art31 · fonte del testo