Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 12 — Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

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Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

  • a)i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • b)gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;
  • c)i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 9 ottobre 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art12 · fonte del testo