Art. 16 — Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate
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Entro la seconda meta' del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata, da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o piu' Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati. La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:
- a)l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;
- b)l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998
