Art. 16 — Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate
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Entro la seconda meta' del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il ((presidente del tribunale)) convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata, da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o piu' Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati. 13 La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:
- a)l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;
- b)l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
13Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che il presente decreto diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254.
Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998
