Art. 30 — Giuramento
Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: Con la ferma volonta' di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' deve attenderla: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto. 2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto. I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione
Testo vigente dal 25 ottobre 1989
