Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: Con la ferma volonta' di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' deve attenderla: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto. 2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto. I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione

Testo vigente dal 25 ottobre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 25 ottobre 1989. 155 parole aggiunte.

aggiunto: Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: Con la ferma volonta' di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' deve attenderla: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto. 2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto. I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art30 · fonte del testo