Art. 26 — Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione
I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinche' assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o piu' delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo e' completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui e' avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27. 4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualita' di aggiunti, il presidente ha facolta' di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 138/1969
Altra decisione
15 luglio 1969
La questione di legittimità costituzionale sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione e relativa agli artt. 3, 4, 25 e 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, che limitano la partecipazione delle donne a non più della metà del numero totale dei giudici popolari è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 56 del 1958 della Corte costituzionale. La sua riproposizione in base ad un nuovo argomento tratto dalla sopravvenuta legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ammette le donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento delle carriere, con ciò stesso non escludendo che le donne possano anche avere la prevalenza numerica nella formazione dei collegi giudicanti, rende pregiudizialmente necessario accertare se tale ultima legge non abbia abrogato le disposizioni denunciate e tale accertamento, tanto più trattandosi di successione cronologica di due leggi ordinarie, attiene al giudizio di rilevanza per il quale è competente il giudice a quo.
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Riordinamento dei giudizi di Assise · Art. 4 Riordinamento dei giudizi di Assise
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1986 al 25 ottobre 1989. 298 parole tolte, 145 parole aggiunte.
tolto: Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se e' comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio. In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi diaggiunto: I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazionetolto: , il numero dei giudici popolari e' completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i gia' estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede e dall'urna dei supplenti. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durataaggiunto: o quando appare comunque opportuno, il presidentetolto: ha facolta' di disporreaggiunto: dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non … assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.tolto: Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facolta' di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualita' di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto piu' anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente piu' anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito e' definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e ammessa dopo la chiusura del dibattimento.aggiunto: Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o piu' delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo e' completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui e' avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27. 4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualita' di aggiunti, il presidente ha facolta' di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.