Art. 3 — (Composizione delle corti di assise). La corte di assise è composta: a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello; b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; c) di sei giudici popolari
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La Corte di assise e' composta:
- a)di un consigliere di Corte di appello che la presiede;
- b)di un giudice;
- c)di sei giudici popolari.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 18 gennaio 1957
