Art. 4 — (Composizione delle corti di assise di appello). La corte di assise di appello è composta: a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede; b) di un magistrato della corte di appello; c) di sei giudici popolari
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La Corte di assise di appello e' composta:
- a)di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede;
- b)di un consigliere di Corte di appello;
- c)di sei giudici popolari.
Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 18 gennaio 1957
