Riordinamento dei giudizi di Assise
Art. 5 — Carattere unitario del Collegio giudicante
Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
Testo vigente dal 7 maggio 1951
Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
Testo vigente dal 7 maggio 1951
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art5 · fonte del testo