Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 7 — Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello

La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati. 2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio

Testo vigente dal 25 ottobre 1989

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Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1952 al 25 ottobre 1989. 85 parole aggiunte.

aggiunto: La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati. 2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art7 · fonte del testo