Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 32 — Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio. A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente della Corte di assise di appello, al termine di ciascuna, sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al ((presidente della Corte di appello)), i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: "Giudici popolari che hanno prestato servizio".

Testo vigente dal 6 maggio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952. 1 parola tolta.

… presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al tolto: primo presidente della Corte di appello, i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: "Giudici popolari che hanno prestato servizio".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art32 · fonte del testo