Riordinamento dei giudizi di Assise

Art. 7 — Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello

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La Corte d'assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal primo presidente della Corte di appello del distretto, nella sede stabilita col decreto previsto nell'articolo precedente. Lo stesso primo presidente puo' ordinare con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952

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