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Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 26° anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di stato maggiore muniti di diploma di capitano superiore di lungo corso e gli ufficiali subalterni di complemento dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto muniti di una delle lauree richieste, rispettivamente, dagli articoli 9, 11, 14 e 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1957, n. 227
1La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".
Testo in vigore dal 11 maggio 1957 al 4 agosto 1961
