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((Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media". Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1957, n. 227

1

La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1961 al 30 dicembre 1975. 47 parole tolte, 25 parole aggiunte.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina tolto: o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi tolto: Corpi aggiunto: corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano tolto: compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso aggiunto: ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato tolto: qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficialeaggiunto: , durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media". Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di tolto: Istituto aggiunto: istituto superiore atti a dare accesso al proprio tolto: Corpo di appartenenza aggiunto: corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare tolto: ad aggiunto: ai concorsi di cui al precedente comma tolto: anche se non abbiano compiuto il periodo aggiunto: dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di tolto: 3 anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva aggiunto: prima nomina.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art3 · fonte del testo