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((Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media". Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1957, n. 227
1La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
