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((Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale. Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di Istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ad concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1957, n. 227
1La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".
Testo in vigore dal 4 agosto 1961 al 30 dicembre 1975
