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((Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale. Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di Istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ad concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1957, n. 227

1

La L. 2 aprile 1957, n. 227 ha disposto (con l'art. 1) che "i limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni".

Testo in vigore dal 4 agosto 1961 al 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1961

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1957 al 4 agosto 1961. 58 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il tolto: 26° aggiunto: 28° anno di eta', abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tolto: quattro aggiunto: tre anni compreso il servizio di leva tolto: e aggiunto: ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" tolto: negli ultimi due anni aggiunto: nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale. Gli ufficiali subalterni di complemento tolto: del Corpo di stato maggiore muniti di diploma di capitano superiore di lungo corso e gli ufficiali subalterni di complemento dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto muniti di una delle lauree richieste, rispettivamente, dagli articoli 9, 11, 14 e 15 aggiunto: muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di Istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare tolto: ai aggiunto: ad concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di tolto: quattro aggiunto: 3 anni, purche' abbiano ultimato il servizio di leva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art3 · fonte del testo