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La pensione ai superstiti e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22: 70 per cento per un superstite; 80 per cento per due superstiti; 90 per cento per tre superstiti; 100 per cento per quattro o piu' superstiti. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali. Perdono il diritto a pensione:
- 1)il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio e' contratto;
- 2)i figli e le figlie al compimento del 21° anno di eta';
- 3)le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di eta'. Il diritto a pensione del coniuge superstite e' subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi. Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti. Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 30 luglio 1987
