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Spetta all'assemblea nazionale:

  • a)eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente, sei membri del Consiglio di amministrazione, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
  • b)approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;
  • c)determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonche' il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennita' di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
  • d)approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  • e)approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art5 · fonte su Normattiva