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Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 11.000, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e cinquemila da attribuire alla gestione assistenza. Tali contributi non sono piu' dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1962 al 25 agosto 1967
