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((Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 20.000 per gli anni 1967-1968 e di lire 30.000 per gli anni successivi, di cui lire 5.000 sono attribuite alla gestione assistenza. La misura del contributo annuo potra' essere variata sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione previdenza. L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo)).

Testo in vigore dal 25 agosto 1967 al 27 aprile 1980

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