Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale
Art. 32 — COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127
La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)).
Testo vigente dal 27 aprile 1980
