La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127)).

Testo vigente dal 27 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art32 · fonte su Normattiva