Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale
Art. 32 — COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1962 al 27 aprile 1980. Leggi il testo vigente →
La pensione di vecchiaia si consegue:
- 1)al compimento dell'eta' minima di 65 anni, con almeno dieci anni di contribuzione;
- 2)a qualunque eta' con quaranta anni di contribuzione. La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' e' proporzionata agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi e' considerata un anno. Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1962 al 27 aprile 1980
