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[1]Le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica, al cui mantenimento lo Stato non contribuisce, possono essere istituiti soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, e sono sottoposti alla sua vigilanza didattica, amministrativa e disciplinare.

[2]Le scuole ed istituti aperti senza autorizzazione sono chiusi senz'altro e coloro che li hanno aperti sono passibili di una multa da lire mille a lire cinquemila. In caso di recidiva, alla multa puo' essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.

[3]Le scuole e gli istituti privati, quando diano piena garanzia di buon andamento, possono ottenere con Regio decreto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, di essere pareggiati alle scuole ed istituti Regi.

[4]La concessione puo' essere revocata quando venga meno qualcuna delle condizioni che la determinarono.

[5]I diplomi e i certificati rilasciati dalle scuole ed istituti pareggiati hanno, a tutti gli effetti, lo stesso valore di quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole ed istituti Regi.

[6]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti gli obblighi degli istituti pareggiati riguardo all'ordinamento degli studi ed al personale.

[7]Gli Istituti privati e pareggiati possono essere sussidiati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Testo in vigore dal 17 luglio 1931 al 26 gennaio 1939

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art21 · fonte del testo