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[1]Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 1 sono Regi, allorche' come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
[2]Il Ministro per l'educazione nazionale puo', in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti predetti. La stessa facolta' compete anche al Ministro per le finanze relativamente alla gestione amministrativa-contabile.
[3]Ciascuna Regia scuola o Regio istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione.
[4]Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditorati agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti di istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai Consigli di amministrazione.
[5]Presso ogni Regio provveditorato e' istituita una Giunta regionale per l'istruzione media tecnica, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno determinate con apposito decreto Reale.
Testo in vigore dal 17 luglio 1931 al 4 aprile 1936
