Art. 55 — Estinzione del diritto dei figli
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Decadono dal diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21° anno di eta' e le figlie, anche di eta' minore, che contraggono matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 50 per gli orfani studenti universitari e dall'articolo 51 per i casi di inabilita' al lavoro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 luglio 1971
