Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 55 — Estinzione del diritto dei figli

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Decadono dal diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21° anno di eta' e le figlie, anche di eta' minore, che contraggono matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 50 per gli orfani studenti universitari e dall'articolo 51 per i casi di inabilita' al lavoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 luglio 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art55 · fonte su Normattiva