Art. 55 — Estinzione del diritto dei figli
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Decadono dal diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21° anno di eta' e le figlie, anche di eta' minore, che contraggono matrimonio, salvo quanto previsto dall'articolo 50 per gli orfani studenti universitari e dall'articolo 51 per i casi di inabilita' al lavoro.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971 n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispone che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1971 al 1 febbraio 1979
