Art. 73 — Genitore rimasto privo di prole
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Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, O, S e T aumentata della meta'. Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, prescindendo dal requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'articolo 71.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
