Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 76 — Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali

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Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 75 e siano, inoltre, nubili se sorelle. Al consolidamento ed alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo, provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 3 aprile 1969

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 221/1974

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 1974

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della citata legge n. 648 del 195…

    Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art76 · fonte su Normattiva